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Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Accesso Civico

ACCESSO CIVICO

 Descrizione del procedimento

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

L'accesso civico è un diritto (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 133/2013) che può essere esercitato da chiunque; è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni.
Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.

La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso uno degli uffici relazioni con il pubblico del Comune o al Responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al Responsabile della Trasparenza.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.

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 Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

 Unità organizzativa responsabile:

Segretario Comunale, dott. Giancarlo Carta
Presente in sede nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Tel.: 079781213
segretario@comune.ozieri.ss.it

 Documentazione

La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:
- tramite posta elettronica agli indirizzi: segretario@comune.ozieri.ss.it, protocollo@comune.ozieri.ss.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: RESPONSABILE TRASPARENZA del Comune di Ozieri, via Vittorio Veneto 11 - 07014, Ozieri
- direttamente presso l'Ufficio Protocollo dal lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

 A chi rivolgersi per informazioni:

Segreteria — tel.: 079781213
segretario@comune.ozieri.ss.it
Nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

 Destinatari:

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.

 Requisiti:

Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.

 Termini di presentazione della richiesta:

La richiesta si può presentare in qualsiasi momento.

 Strumento di tutela amministrativa e giurisdizionale:

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.